NewsLetter N.15/2025
- lunedì 20 ottobre 2025
- Accomodamenti, Caregivers, CGUE, Diritti dei lavoratori, Disabilità, Discriminazione per associazione, Familiari
IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE INDIRETTA BASATA SULLA DISABILITÀ SI ESTENDE ANCHE AI LAVORATORI CHE ASSISTONO UN FAMILIARE DISABILE
In sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della direttiva CE 2007/78 - che prevede una parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro letta alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - al fine di chiarire se il giudice italiano debba estendere la tutela degli accomodamenti ragionevoli anche al caregiver.
La questione verteva sul diritto di una lavoratrice, madre di persona gravemente disabile, ad ottenere modifiche permanenti dell’orario e della sede di lavoro per prestare assistenza al figlio. A fronte della richiesta, il datore di lavoro aveva ritenuto di concedere solo misure temporanee; di conseguenza, la lavoratrice aveva promosso un’azione per discriminazione indiretta “per associazione” nei confronti della società datrice di lavoro, avanzando contestualmente domanda risarcitoria. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano respinto il ricorso, e la lavoratrice aveva successivamente adito la Corte di cassazione.
I giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, al fine di chiarire: se, secondo il diritto dell’Unione – e in particolare la direttiva 2000/78/CE – un lavoratore che assiste un familiare gravemente disabile possa agire per discriminazione indiretta connessa alla disabilità del familiare; se il datore di lavoro sia tenuto ad adottare misure ragionevoli anche nei confronti del caregiver per garantire la parità di trattamento; come debba essere definita la nozione di “caregiver” ai fini dell’applicazione della direttiva.
Per quanto riguarda la prima questione, la CGUE ha affermato la piena applicabilità del divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità anche ad un lavoratore non disabile se il trattamento svantaggioso è collegato alla disabilità del familiare assistito (discriminazione “per associazione”).
In tal modo, la Corte europea ha interpretato in maniera più ampia i principi della sentenza Coleman, già riconosciuti per la discriminazione diretta, estendendoli anche a quella indiretta, in ossequio agli articoli 21, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali UE e agli articoli 2, 5 e 7 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Con riferimento alla seconda questione, la CGUE ha evidenziato come, conformemente al disposto dell’art. 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce della Carta e della Convenzione ONU, il datore di lavoro debba adottare “soluzioni ragionevoli” anche nei confronti di un lavoratore, di per sé non disabile, che tuttavia assiste un figlio disabile (ad es. orario flessibile o assegnazione diversa), purché tali misure non comportino un onere sproporzionato.
La terza questione è stata invece dichiarata irricevibile perché la nozione di caregiver non è contenuta nella direttiva 2000/78, ma è rimessa al diritto nazionale.
In conclusione, nella pronuncia in esame, i giudici europei hanno precisato l’ambito di applicazione della direttiva 200078/CE, estendendolo non solo ai soggetti disabili, ma anche ai soggetti caregiver cosicché, secondo tale impostazione, la direttiva 2000/78, alla luce della carta dei diritti fondamentali dell’UE e della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, deve trovare piena applicazione anche nei confronti di un lavoratore non disabile che subisca un trattamento meno favorevole a causa dell’assistenza prestata a un soggetto disabile, necessaria per le cure essenziali, con conseguente estensione dell’obbligo di accomodamento anche al caregiver familiare.
La corte, in altri termini, con la suddetta pronuncia ha ampliato la tutela offerta dalla direttiva, garantendo maggior protezione ai lavoratori che prestano assistenza familiare nell’ambito delle discriminazioni per associazione quando le condizioni di lavoro li pongano in svantaggio a causa dell’assistenza prestata - salvo che ciò comporti un onere sproporzionato per il datore di lavoro - e introducendo un accomodamento ragionevole anche nei loro confronti, nella prospettiva di assicurare il principio della parità di trattamento sul lavoro a chi presta assistenza ai soggetti disabili.
Autori: Avv. Gianfilippo Chiricozzi e Fiamma De Felice
