NewsLetter N.12/2025

ACCERTAMENTO DELLO SQUILIBRIO ECONOMICO AI FINI DELL’ASSEGNO DIVORZILE

 

La Corte di Cassazione Civile, Sezione I, con la sentenza n. 16917/2025, è tornata a pronunciarsi in tema di assegno divorzile - disciplinato dall’art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970 - sottolineandone la funzione assistenziale, compensativa e perequativa, e prevedendone l’attribuzione in presenza di un’inadeguatezza dei mezzi economici dell’ex coniuge richiedente nonché della sua impossibilità a procurarseli per cause oggettive.

 

Tale orientamento si inserisce in un ampio percorso giurisprudenziale che - a partire dalla concezione fortemente antidivorzista succeduta alla novità normativa del 1970 che riconosceva all’assegno di divorzio una funzione di sostegno economico quasi automatico nei confronti del coniuge non in grado di provvedere al proprio mantenimento -  ha portato, oggi, al definitivo superamento del criterio del c.d. “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio (Cassazione Civile, Sez. I, n. 11504; Sezioni Unite n. 18287), ossia di quello standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e che ricomprende, quindi, tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. 20638/2004, Cass. 5061/2006, Cass. 11494/2024).

 

In questa prospettiva, se è vero che l’assegno divorzile viene oggi accordato qualora emerga uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, dovuto all’organizzazione della vita coniugale e ai sacrifici individuali da questi sostenuti, la Suprema Corte, in coerenza con tale approccio, ha inteso attribuire all’assegno divorzile una funzione prettamente assistenziale, compensativa e perequativa, chiarendo come sia a carico del coniuge richiedente l’onere di dimostrare la presenza di tale squilibrio e il proprio contributo al benessere familiare.

 

Il giudice, dunque, è chiamato a compiere una valutazione complessiva, relativa alla storia coniugale e familiare, tenendo in considerazione anche il principio dell’autoresponsabilità individuale.

In particolare, nel caso d’esame, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma la quale, accogliendo in parte la decisone del giudice di primo grado pronunciatosi in merito allo scioglimento del vincolo matrimoniale, aveva condannato quest’ultimo a versare nei confronti della ex coniuge un assegno di divorzio pari ad Euro 2.500,00.

 

Il ricorrente, basando il suo ricorso su quattro motivi di doglianza, ha eccepito l’errata valutazione dei presupposti e della misura sull’assegno divorzile compiuta dal giudice di seconde cure, contestando, nello specifico, l’assenza di un accertamento attuale della condizione economica della ex moglie e l’omessa verifica della funzione compensativa dell’assegno, oltre al fatto che, a dire del ricorrente, la motivazione del ricorso sarebbe apparsa apodittica poiché priva di concrete argomentazioni sui punti chiave.

 

Infine, veniva messa in discussione la quantificazione dell’assegno e la ricostruzione della durata effettiva della convivenza coniugale (la Corte d’Appello di Roma avrebbe considerato 39 anni di matrimonio, ignorando che la separazione di fatto risaliva al 2000, con conseguente convivenza effettiva di 24 anni), reputata determinante ai fini del riconoscimento dell’assegno in funzione perequativo-compensativa.

La S.C., nel rigettare il ricorso sul presupposto che la Corte Territoriale avesse adeguatamente tenuto conto degli esiti dell’espletata istruttoria e correttamente comparato le condizioni economiche dei coniugi in chiave assistenziale e perequativo-compensativa, ha ribadito, sulla scorta di altre precedenti pronunce giurisprudenziali, come il riconoscimento dell’assegno di divorzio presupponga pur sempre un accertamento circa l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

 

Il giudizio, invero, deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.

La Corte di Cassazione, quindi, conformandosi con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato che il riconoscimento dell’assegno deve essere inevitabilmente constato da uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi e che la prova in giudizio di tale circostanza grava sempre sul richiedente; pertanto occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, è conseguenza del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore di esigenze familiari, giustificando così il riconoscimento di un assegno “perequativo”, volto, cioè, a colmare tale squilibrio reddituale.

 

Autori: Avv. Gianfilippo Chiricozzi e Matteo Carusi