NewsLetter N.10/2025
- mercoledì 18 giugno 2025
- Appaltatore, Committente, Contratto d'opera, Contratto di appalto, Impresa
SUL CONFINE TRA CONTRATTO D’OPERA E CONTRATTO D’APPALTO
Nel diritto civile sia il contratto d’opera che il contratto di appalto regolano prestazioni finalizzate alla realizzazione di un’opera o di un servizio. Ragion per cui, potendo risultare difficile distinguere i due istituti, si rende necessario individuare con chiarezza gli elementi differenziali che ne determinano l’inquadramento giuridico, al fine di applicare correttamente la rispettiva disciplina normativa.
La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con la sentenza n. 10154/2025 è recentemente intervenuta a pronunciarsi sul tema tracciando una linea demarcativa tra i due istituti e basandosi sui criteri distintivi della struttura e della dimensione dell’impresa.
L’art. 2222 c.c. definisce il contratto d’opera come quel negozio giuridico in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. L’appalto, disciplinato dall’art. 1655 c.c. e s.s., viene invece definito come il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso il corrispettivo in danaro.
In primo grado, il Tribunale di Marsala aveva riconosciuto in favore del ricorrente un’indennità ex art. 1150 c.c. pari ad Euro 30.000,00 commisurata al valore dell’attività lavorativa di tipo manuale prestata nella costruzione della casa familiare, escludendo che, nel caso di specie, potesse configurarsi un contratto d’appalto.
In riforma di suddetta decisione, il giudice dell’appello riformulò la qualificazione giuridica dell’attività in questione riconducendola invece all’appalto, sul presupposto per cui, in mancanza di elementi concreti che dimostrino che il committente abbia gestito direttamente l'organizzazione del lavoro e degli strumenti, assumendosi anche il rischio del risultato, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio farebbe presumere la volontà delle parti di stipulare un contratto di appalto e non di opera. Per l’effetto all’appellante venne riconosciuta la debenza di un corrispettivo dell’importo di Euro 140.203,73, corrispondente all’incremento di valore del terreno per effetto dell’edificazione ed incorporazione della casa familiare.
Avverso la sentenza del giudice di seconde cure, il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione, affidandosi a sei motivi di doglianza. In particolare, aveva contestato la mancanza di presupposti soggettivi e oggettivi che potessero integrare, nel caso specifico, la fattispecie dell’appalto, sia in quanto l’attività era stata svolta da persona che non rivestiva la qualità di appaltatore, bensì di soggetto personalmente coinvolto nei lavori della casa familiare in cui sarebbe egli stesso andato a vivere con la sua futura moglie, sia per mancanza dei presupposti oggettivi dell'organizzazione dei mezzi necessari e della gestione a proprio rischio prescritti dall’art. 1655 c.c.
La Corte ha rigettato il ricorso avallando le argomentazioni della Corte d'Appello di Palermo la quale, a dire dei giudici di legittimità, ben avrebbe inquadrato il contratto intercorso tra le parti nell'ambito della disciplina del contratto di appalto, sia a fronte dell’importanza dell'opera, costituita dalla costruzione di un’abitazione con relativi costi ingenti, sia stante la qualità di imprenditore, ancorché di fatto non risultando iscritto nel registro delle imprese, ritenuta sussistente in capo all'odierno controricorrente, in forza delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio.
La Corte di Cassazione ha anche precisato che la distinzione tra contratto d’opera e contratto di appalto, posto che entrambi hanno in comune l’obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un’opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell’impresa a cui sono commissionate le opere: mentre il contratto d’opera coinvolge la piccola impresa (desumibile dall’art. 2083 c.c., il quale delinea la figura dei piccoli imprenditori, classificandoli come coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e come coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia), il contratto di appalto coinvolge un’organizzazione di media o grande impresa.
In questo senso, la sentenza impugnata, muovendo dalla importanza dell'opera commissionata e tenendo conto del fatto che questa era stata affidata ad un imprenditore, ha giustamente ritenuto, a dire dei giudici di legittimità, che la sua esecuzione presupponesse un'organizzazione di impresa tale da ricondurre il contratto alla figura dell'appalto. Del resto, conclude la Suprema Corte richiamando sue precedenti pronunce, l’identificazione della natura dell'impresa interessata, ai fini della qualificazione di un contratto come di appalto o di opera, resta pur sempre rimessa al giudice di merito, poiché coinvolge una valutazione delle risultanze probatorie e dei necessari elementi di fatto.
Per concludere, la Corte, muovendo dall’importanza dell’opera commissionata, tenendo conto del fatto che questa era stata affidata ad un imprenditore, ha ritenuto che la sua esecuzione presupponesse un’organizzazione di impresa tale da ricondurre il contratto alla figura dell’appalto, stabilendo che anche ogniqualvolta venga a realizzarsi un’opera di rilievo, come avvenuto nel caso di specie, con organizzazione autonoma, può configurarsi un contratto d’appalto, con conseguente diritto al corrispettivo, a prescindere da altre circostanze quali il fatto che il contratto sia eventualmente redatto in forma scritta o orale (non essendo richiesta la forma scritta né per il contratto d’opera né per il contratto d’appalto) o che vi sia stata o meno l’iscrizione dell’esecutore delle opere nel registro delle imprese (non sussistendo alcuna norma che subordina il diritto al compenso dell'imprenditore a detta iscrizione).
Autori: Avv. Gianfilippo Chiricozzi e Matteo Carusi
