NewsLetter N.9/2025
- venerdì 30 maggio 2025
- Ambiente lavorativo, Diritto del lavoro, Lavoro e salute, Straining, Stress lavorativo
STRAINING E STRESS LAVORO-CORRELATO: IL RUOLO DECISIVO DEL CONTESTO SPECIFICO NELLA VALUTAZIONE DEI FATTORI STRESSOGENI.
Per Straining (dall’inglese to strain: mettere sotto pressione) si intende una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, caratterizzato da azioni ostili e discriminatorie, che a differenza del mobbing, non necessitano di essere reiterate nel tempo, ben potendo integrare lo straining anche un singolo episodio particolarmente grave che provoca un peggioramento duraturo e significativo delle condizioni lavorative del dipendente.
Ai fini della configurazione della fattispecie hanno rilevanza situazioni lavorative particolarmente stressanti, come, ad esempio, isolamento e dequalificazione professionale che ingenerano nella vittima una forma di pressione lavorativa che eccede i limiti fisiologici connaturati allo svolgimento dell’attività professionale e le consuete relazioni gerarchico-organizzative.
Il fenomeno dello straining si configura dunque come una patologia del rapporto di lavoro che si pone su un piano intermedio tra lo stress occupazionale fisiologico e il più intenso e sistematico fenomeno del mobbing.
La sentenza della Corte di Cassazione n.12518/2025 è importante sia in rito -dichiarandosi con essa la giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo come invece era stato affermato in secondo grado- nonché nel merito in quanto essa specifica i presupposti, le allegazioni e le prove necessarie affinchè si possa configurare la fattispecie.
Il caso in esame riguardava un lavoratore che lamentava una situazione di straining, ritenendo che il datore di lavoro lo avesse illegittimamente privato della qualifica di funzionario, ponendo il relativo posto a concorso.I giudici di merito avevano rigettato il ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione.
Secondo la Corte d’Appello, nella fattispecie non era ravvisabile alcuna condotta intenzionalmente stressogena tale da configurare straining, né per caratteristiche, né per gravità o impatto personale/professionale.
Il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione, articolando tre motivi: i primi due riguardanti il difetto di giurisdizione e la denuncia di diniego di giustizia. La Suprema Corte accoglieva entrambi i motivi, richiamando il principio consolidato delle Sezioni Unite (Cass. n. 7305/2017), secondo cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si tratti in specie di pubblico impiego.
Quanto al terzo motivo, inerente alla richiesta di risarcimento per straining, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello, che aveva escluso la sussistenza del fenomeno.Invero lo straining si configura solo in presenza di comportamenti stressogeni consapevolmente attuati ai danni del dipendente, anche se isolati, oppure in caso di consapevolezza da parte del datore di un ambiente di lavoro dannoso per la salute dei lavoratori.
Nel caso di specie mancano gli elementi costitutivi per la configurazione della fattispecie dello straining che si sostanziano in:
1) Condotte stressanti e intento vessatorio del datore di lavoro che contribuiscono alla creazione di un ambiente di lavoro nocivo. Quali, ad esempio, l’attribuzione di compiti inferiori, la riduzione del carico di lavoro, l’esposizione ad un costante stress;
2) Effetti negativi sulla salute del lavoratore ossia il peggioramento della condizione psico-fisica del dipendente;
3) Il nesso causale tra le condotte ed il pregiudizio subito dal lavoratore;
In conclusione ai fini della configurabilità o meno dello straining non basta genericamente ritenere di essere sottoposti a fattori stressogeni sul posto di lavoro ma è necessario che tali fattori siano determinanti e -calati nel caso specifico- comportino un grave pregiudizio per il dipendente.
L’onere della prova grava sul lavoratore che deve dimostrare tutti i singoli elementi fattuali che caratterizzano la condotta vessatoria, come l’inadempimento e il nesso causale tra questo e il danno subito. Spetta invece al datore di lavoro provare l’assenza di colpa, dimostrando che i comportamenti adottati sono conformi all’obbligo di tutela previsto dall’art. 2087 c.c., che essi non sono corredati da un intento persecutorio o discriminatorio, oppure che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Autori: Avv. Gianfilippo Chiricozzi e Alessia Donnarumma
