NewsLetter N.8/2025

LA PRESTAZIONE MISTA DI DARE E FACERE E IL DISCRIMEN TRA COMPRAVENDITA E APPALTO   

La qualificazione giuridica del rapporto giuridico negoziale è di primaria importanza per la conseguente applicazione della relativa disciplina, nonché per un’efficace attivazione dei rimedi preposti a tutela delle situazioni soggettive contrattuali. A tal proposito, l’inquadramento rileva e diviene ancora più delicato e contorto quando si ha a che fare con rapporti professionista-consumatore e quando ad essere oggetto del contratto è una prestazione mista.

In merito, e più specificatamente sulla distinzione tra compravendita e appalto, con annessi risvolti circa l’applicabilità della disciplina consumeristica, si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. II civile, la quale con sentenza n. 9389 del 10 aprile 2025 ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Venezia.

Preliminarmente, occorre ribadire che per compravendita, ai sensi dell’articolo 1470 cod.civ., si intende il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento i un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Mentre il contratto di appalto, regolato dagli articoli 1655 ss cod. civ., comporta l’assunzione di un obbligo da parte dell’appaltatore consistente nel realizzare, mediante un’autonoma organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, un’opera o nel prestare un servizio a favore del soggetto appaltante, il quale sarà tenuto a pagare un corrispettivo in denaro.

La sentenza della Corte di Cassazione trae origine dalla richiesta di un consumatore di risoluzione di un contratto di acquisto e installazione di una termo-stufa a pellet con annessi accessori, respinta in primo grado sulla base della qualificazione giuridica del rapporto come contratto di vendita. Tale decisione viene successivamente riformata in Appello, in quanto viene invece statuito che si tratta di appalto e per questo motivo non erano neanche esperibili i rimedi previsti dalla disciplina consumeristica.

I giudici di legittimità nel risolvere la questione del caso di specie, provvedono anche a ripercorrere un’analisi interpretativa circa il criterio distintivo delle due fattispecie contrattuali, con un’attenzione alla situazione in cui il debitore è tenuto ad una prestazione sia di dare sia di facere.

Nello specifico, la Suprema Corte ribadisce come sia ormai opinione consolidata quella per la quale la differenza tra vendita e appalto si rintraccia tramite il criterio della prevalenza del facere, ossia dell’attività lavorativa, sul dare, ossia sulla fornitura della materia, oppure viceversa. Precisamente, siffatto meccanismo di differenziazione astratto va calato nello schema negoziale concretamente utilizzato. In altri termini, occorre verificare che la prevalenza di uno dei due elementi sia coerente non solo con l’aspetto soggettivo della volontà delle parti, ma anche con il significato pratico dell’operazione negoziale, bisogna cioè tener conto anche della direzione funzionale del contratto, per citare le parole della Corte di Cassazione. Tale analisi, circa la prevalenza del lavoro sulla materia, non ha quindi nulla a che vedere con il valore economico di queste due componenti, ma si concentra sulla natura dell’attività del fornitore. Si avrà dunque appalto quando la materia rappresenta il mezzo per produrre l’opera, poiché il prodotto finale è il risultato voluto; dall’altra parte si avrà vendita quando il lavoro è lo strumento per trasformare la materia, ossia quando la res viene negoziata come tale e non come il risultato di attività, giacché all’acquirente interessa la cosa e non l’attività che vi è dietro.

Nonostante ciò, è pur vero che molto spesso nella pratica non è agevole tracciare una linea di confine netta, in quanto i due contratti possono palesarsi in modo intersecato. Infatti, la Suprema Corte evidenzia come nel contratto di appalto l’obbligo di fare può comportare anche un dare, così come nel contratto di compravendita l’obbligo di dare potrà essere comprensivo di un fare. Di fronte ad una prestazione mista bisogna verificare se l’attività di produzione della cosa prevale sulla fornitura del materiale oppure se quest’ultima sia l’oggetto principale del contratto e l’attività è solamente accessoria e adeguatrice delle esigenze soggettive. Effettuare simile verifica comporta, come illustrato in precedenza, guardare sia alla causa in concreto che all’intento oggettivizzato delle parti. Di conseguenza si configura il contratto di appalto quando il lavoro è lo scopo essenziale del negozio mentre la somministrazione della materia è solo il mezzo; si tratta di compravendita quando lo scopo contrattuale è il conseguimento della cosa e il lavoro è lo strumento per trasformarla.

Per concludere, i giudici di legittimità sottolineano come, ai fini della distinzione, assumono rilievo anche le modifiche demandate al soggetto obbligato e la loro portata. Così, se le variazioni o le attività integrative hanno natura accessoria o strumentale (come nel caso di specie l’installazione) si parlerà di compravendita poiché preminente è la fornitura della res e non si avrà la realizzazione di un quid novi. Al contrario, se le modifiche rientrano nella normale attività produttiva dell’esecutore, e non si traducono in accorgimenti secondari ma servono per realizzare un opus perfectum, è ovvio come ad essere prioritaria sia la prestazione dell’opera e che a configurarsi è il contratto di appalto.

In definitiva, la Corte di Cassazione con questo iter argomentativo e interpretativo, e ricorrendo allo strumento della causa in concreto, ha chiarito quale strada ermeneutica percorrere per inquadrare correttamente i contratti misti. Tale operazione porta con sé risvolti importanti anche per quanto concerne i rimedi di tutela soprattutto in ambito consumeristico per la relativa gerarchia tra i rimedi, ossia sostituzione/ riparazione e in via secondaria risoluzione, per i casi di difetto di conformità.

Autori: Avv. Gianfilippo Chiricozzi e Federica Fanesi