NewsLetter N.7/2025

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FWU LIFE INSURANCE LUX: I RISCHI PER MIGLIAIA DI RISPARMIATORI.

Con sentenza del 31/01/2025 il Tribunale circoscrizionale del Lussemburgo ha disposto lo scioglimento e la liquidazione della società assicurativa lussemburghese FWU Life Insurance Lux S.A.Si stima che siano oltre 100 mila i risparmiatori italiani che hanno investito in FWU tramite la sottoscrizione di polizze unit-linked e che ora avvertono il rischio di perdere tutto o parte del capitale investito.

La decisione di apertura della liquidazione è divenuta definitiva dal 19 febbraio 2025. Nella sentenza di liquidazione è previsto che gli attivi finanziari in cui FWU Life Insurance Lux S.A. ha collocato i risparmi dei risparmiatori per i contratti assicurativi unit-linked siano venduti il più rapidamente possibile per potere poi procedere al rimborso degli investimenti.

E’ bene, per tale ragione, che i risparmiatori abbiano contezza della procedura da osservare per vedere tutelati al meglio i propri dirittiLa procedura di liquidazione, radicata in Lussemburgo, prevede un iter lungo con adempimenti e/o oneri a carico dei risparmiatori.

L’istituto che opera nel nostro ordinamento per la vigilanza e per garantire l’adeguata protezione degli assicurati (IVASS) non è titolato a intervenire nella procedura, potendo al più rimanere in contatto con il CAA (Commissariat aux Assurances), l’organo di vigilanza lussemburghese e l’EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali).

Ciò posto, occorre appurare quale sia la strada che i risparmiatori devono seguire per ottenere il rimborso integrale del capitale investito o almeno in parte.Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che ha disposto lo scioglimento di FWU  - e comunque non oltre il 31 luglio 2025 - tutti i risparmiatori dovrebbero ricevere una formale comunicazione dal Liquidatore all’ultimo indirizzo noto alla compagnia assicurativa - non è dunque prevista una effettiva notifica tramite PEC o via email ordinaria - contenente un modello di dichiarazione di credito precompilata con l’indicazione dell’importo della domanda ritenuto ammissibile e una nota informativa.

I contraenti che, per qualunque motivo, non dovessero ricevere detta missiva potranno comunque trasmettere una dichiarazione di credito al Liquidatore tramite un modulo messo a disposizione sul sito internet di quest’ultimo oppure mediante un modulo equipollente compilato da un professionista.

Assume particolare rilevanza la circostanza che la dichiarazione di credito, una volta compilata e sottoscritta, debba essere effettivamente recapitata all’indirizzo indicato. Se infatti il documento non dovesse essere ritualmente restituito al liquidatore il credito fatto valere non potrebbe essere più ammesso alla procedura di liquidazione.

Qualora, invece, l’importo comunicato dal Liquidatore non fosse corrispondente all’importo investito, sarà comunque possibile per il singolo risparmiatore presentare una formale opposizione avverso la dichiarazione di credito precompilata a firma del Liquidatore, così dando avvio a una successiva e solo eventuale fase del procedimento nel corso del quale sarà onere del risparmiatore opponente allegare la documentazione giustificativa del rifiuto e l’importo di cui si ritiene avere diritto. Anche per tale fattispecie è importante appurare che ogni comunicazione giunga al destinatario altrimenti non potrebbe essere ammesso alla procedura né l’importo inizialmente indicato dal Liquidatore nella dichiarazione di credito precompilata né tantomeno la somma richiesta in seguito all’opposizione contestata, con conseguente decadenza da ogni avere a danno del risparmiatore.

Nel caso in cui persista il disaccordo tra il Liquidatore e il risparmiatore circa l’effettiva entità del credito, quest’ultimo potrà adire il Tribunale circoscrizionale del Lussemburgo nel termine perentorio di 40 giorni dall’invio della comunicazione da parte del Liquidatore che contesta la quantificazione. Si tratta di un termine perentorio decorso il quale la domanda non potrà più essere esaminata. Se invece il ricorso fosse tempestivo allora sarà il Tribunale di primo grado di Lussemburgo a pronunciarsi nel merito.

Le tempistiche comunicate per l’ultimazione della procedura di liquidazione non sono di certo brevi e i risparmiatori non avranno comunque diritto a percepire interessi legali a titolo di compensazione del tempo di attesa per la procedura di rimborso.

Quanto ai premi periodicamente corrisposti, dall’apertura della procedura di liquidazione non devono essere più versati essendo di fatto cessati gli effetti dei contratti di assicurazione stipulati. Ne consegue che tutti i premi eventualmente versati per il periodo successivo al 31 gennaio 2025 dovranno essere restituiti dal Liquidatore.

In conclusione, la procedura sopra descritta pare essere non priva di criticità a causa dei numerosi adempimenti formali che i risparmiatori sono tenuti a osservare. Si reputa prudente e opportuno ricorrere all’assistenza di professionisti del settore che possano garantire il corretto svolgimento di tutto l’iter previsto e finalizzato al recupero dell’investimento.

BLB Studio Legale a oggi si sta occupando di tutelare gli interessi di istituti di credito spagnoli direttamente coinvolti nella sottoscrizione delle polizze FWU. Grazie alla recente apertura di un nuovo ufficio a Lussemburgo guidato dall’avvocato Patrick Houbert lo Studio è in grado di offrire assistenza continua anche ai risparmiatori che volessero tutelare i propri diritti garantendo periodici contatti con il Liquidatore proprio grazie alla presenza sul posto di professionisti specializzati in materia. 

Autori: Avv. Gianluca Bellino e Alessia Donnarumma