NewsLetter N.6/2025
- lunedì 07 aprile 2025
- Cittadinanza italiana, Decreto-legge n. 36/2025, iuresanguinis
- Italia
CITTADINANZA IURE SANGUINIS: INTRODOTTI REQUISITI PIÙ STRINGENTI DAL DECRETO-LEGGE N.36 DEL 28 MARZO 2025
La legge n. 91 del 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992, contiene la disciplina inerente alla cittadinanza italiana. Tale Legge, consente di avere uno o più status di cittadinanza. L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale. In forza di tale normativa, la cittadinanza italiana può essere riconosciuta iure sanguinis quando sia accertata la discendenza da cittadino italiano e la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, secondo le diverse Leggi che si sono succedute nel tempo. La cittadinanza italiana si trasmette di padre in figlio senza limiti di generazione. Proprio tale modo di acquisto è stato di recente ridefinito dal Decreto-legge n. 36/2025, in vigore dal 29 Marzo, il quale fa parte di un pacchetto di misure volto a regolare in modo più stringente l’accesso alla cittadinanza italiana da parte di discendenti residenti all’estero.
Sino all’entrata in vigore del predetto decreto Legge, tutte le persone nate all’estero avevano la facoltà di chiedere il riconoscimento della cittadinanza, senza alcun limite temporale o generazionale e onere di dimostrare l’esistenza di un legame effettivo con la Repubblica. In estrema sintesi, si poteva, ottenere detto riconoscimento partendo alternativamente dalla linea paterna o materna, rivolgendosi presso un Consolato (solo per la linea paterna) o intraprendendo la via giudiziale, il tutto però provando continuità e non interruzioni (come la naturalizzazione) dello status di cittadino italiano dell’avo.
Il Decreto-legge in parola ha, da ultimo, inserito alla Legge 91/1992 un nuovo articolo 3-bis, stabilendo che si considera che non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero ed è in possesso di un’altra cittadinanza, anche se nato prima dell’entrata in vigore del decreto stesso. Vi è, dunque, un’operatività retroattiva. Fanno però eccezione determinate situazioni:
- Presentazione della domanda di riconoscimento prima del 27 marzo 2025 ore 23.59;
- Sia stato ottenuto l’accertamento giudiziale di cittadinanza prima del 27 marzo 2025 ore 23.59;
- Uno dei genitori o adottanti sia nato in Italia;
- Uno dei genitori o adottanti sia stato residente in Italia per due anni prima della nascita o adozione;
- Un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti (cioè il nonno/a) sia nato in Italia
Si tratta quindi di nuovi requisiti che pongono un limite di parentela e che possono operare retroattivamente su diritti già sorti. In ogni caso, rimane ferma l’applicazione della normativa previgente per le controversie e i procedimenti pendenti, instaurati anteriormente alla entrata in vigore del decreto legge.
Inoltre, è stato oggetto di modifica anche l’articolo 19-bis del D.lgs. 150/2011 (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”), con l’introduzione della rubrica “Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e cittadinanza italiana”. Nel corso di tali giudizi non sono più ammessi il giuramento e la prova testimoniale ed è stato invertito l’onere della prova: grava su colui che fa richiesta di riconoscimento dimostrare, con la documentazione adeguata, l’assenza di cause ostative all’acquisto o alla conservazione della cittadinanza. Il risultato è perciò una “prova diabolica”, si rende più gravosa la dimostrazione della continuità nella trasmissione intergenerazionale dello status di cittadino.
Vi è, inoltre, da considerare la presenza di un disegno di legge di riforma, dell’intera materia della cittadinanza, che aggiunge un ulteriore requisito: il mantenimento nel tempo un legame effettivo con il Paese, esercitando ogni venticinque anni diritti o doveri civici (ad esempio il diritto del voto, il rinnovo del passaporto, l’aggiornamento della carta di identità). Il progetto normativo interviene, infine, anche sul piano procedurale, prevedendo che la procedura di riconoscimento passerà dai consolati ad un ufficio speciale presso la Farnesina, per rendere più efficienti e rapide le pratiche ed evitare incontrollati afflussi di domande.
Le suddette modifiche sono state motivate da varie ragioni, benché suscettibili di obiezioni. Innanzitutto, viene vista nella crescita della platea di potenziali cittadini italiani che risiedono all’estero, e che hanno più cittadinanze quindi culturalmente legati a più Stati e senza vincoli effettivi con la Repubblica, un rischio serio ed attuale per la sicurezza nazionale e, di conseguenza, per quella europea. Almeno, questo, si legge nelle premesse del decreto legge n. 36/2025. Viene, infatti, definita come straordinaria ed urgente la necessità di far venir meno l’automatica trasmissione della cittadinanza, per subordinarla alla sussistenza di criteri selettivi e restrittivi, tra cui un legame concreto con il Paese. Pertanto, l’idea è quella di una cittadinanza concepita non come fatto ereditario, ma come relazione culturale che si traduce in azioni concrete di interesse e partecipazione alla vita pubblica, e non mero strumento per ottenere vantaggi. Si segnala altresì che nel testo del Decreto-legge, richiamando il principio di proporzionalità, viene previsto il mantenimento della cittadinanza alle persone nate e residenti all’estero alle quali è già stata riconosciuta, escludendo effetti retroattivi. Inoltre, alla luce di un bilanciamento degli articoli 1 e 3 della costituzione, viene sottolineato che siffatte limitazioni si applicano a tutti i futuri riconoscimenti evitando così l’irragionevolezza dell’applicazione di criteri diversi a seconda di fattori casuali, come il luogo di nascita piuttosto che l’esercizio effettivo di diritti e doveri connessi allo status di cittadino.
Quanto esposto fin ora non è del tutto esente da alcuni punti critici. Come prima considerazione, non può non menzionarsi che tali modifiche, operando retroattivamente e perciò incidendo su diritti già maturati, potrebbero causare una lesione del legittimo affidamento di soggetti che secondo la precedente normativa erano da considerarsi cittadini italiani. Altresì, anche il principio di uguaglianza sostanziale risulta potenzialmente leso, in quanto si avrebbe un trattamento diseguale tra soggetti accomunati dalla stessa origine familiare sulla base di elementi temporali. Dal punto di vista del diritto europeo, il nuovo quadro normativo potrebbe entrare in tensione con i principi di proporzionalità e non discriminazione, implicando la cittadinanza italiana quella europea, verrebbero corrosi diritti come la libera circolazione e il diritto di soggiorno. Ne consegue che per molti soggetti esclusi, quali figli o nipoti di italiani emigrati, la cittadinanza, che sarebbe un riconoscimento della propria identità nazionale, verrebbe negata.
Attualmente, è in corso l’iter di conversione del Decreto-legge, occorre dunque attendere la sua conclusione per verificare se le Camere abbiano inteso mantenere tale impostazione ristretta di cittadinanza per discendenza, oppure se saranno apportati correttivi o adeguamenti. Ruolo chiave sarà svolto dalla Corte costituzionale nel rilevare eventuali profili di incostituzionalità sia della disciplina anteriore che delle ultime novità normative, laddove confliggenti con principi cardine del nostro ordinamento, nonché nel fornire indicazioni interpretative.
Autori: Avv. Daniela Di Palma e Federica Fanesi
