NewsLetter N.5/2025
- lunedì 31 marzo 2025
- AGCM, Android auto, Antitrust, Bigtech, Corte di Giustizia, Google, Mercato digitale, UE
GOOGLE E IL CASO DI ANDROID AUTO: LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SUL CONCETTO DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Nel contesto dell’Unione Europea, la normativa antitrust ha da sempre ricoperto un ruolo centrale. Data però la crescente digitalizzazione dell’economia, è sempre più avvertita l’esigenza di adattare tali regole alle nuove forme di esercitare attività di impresa. Lo sguardo del legislatore comunitario e, di conseguenza, delle corti, si è rivolto verso le piattaforme tecnologiche disciplinando inedite dinamiche di mercato.
A tal proposito, nel 2023 è entrato in vigore il Digital Markets Act (DMA), regolamento europeo sui mercati digitali, volto a contrastare abusi di posizione dominante in misura anticipata al verificarsi della violazione, prevedendo meccanismi sanzionatori per le big tech che non si adeguano alle prescrizioni previste.
Ciononostante, perno della questione in esame è l’articolo 102 TFUE che, al contrario del precedente pacchetto normativo, agisce ex post, ovvero sanziona dopo che la violazione anticoncorrenziale è stata già messa in atto. Nel dettaglio, è vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o in una parte sostanziale di esso, nella misura in cui il commercio tra Stati membri possa esserne pregiudicato. La norma individua pratiche abusive, quali l’imposizione di prezzi o condizioni ingiuste, limitare la produzione a scapito dell’innovazione, adottare comportamenti discriminatori nei confronti di determinati operatori, introdurre nei contratti vincoli estranei all’oggetto dell’accordo principale.
La Corte di Giustizia precisa la portata applicativa di tale norma, con riguardo alla configurabilità di abuso di posizione dominante nel caso di rifiuto, da parte di una grande piattaforma digitale, di garantire l’interoperabilità con un’applicazione di un’impresa terza.
Il caso, che vede coinvolti Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy Srl da un lato e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) dall’altro, prende le mosse da un provvedimento di quest’ultima, con il quale sanziona Google per aver violato l’articolo 102 TFUE, avendo negato l’integrazione della propria piattaforma Android Auto con un’applicazione sviluppata da Enel X Italia Srl, indicata con il nome JuicePass, che offre una serie di funzionalità per la ricarica di autoveicoli elettrici.
La Corte di Lussemburgo è stata chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, su cinque questioni sollevate dal giudice del rinvio, il Consiglio di Stato (Italia), che vertono sull’interpretazione della norma europea, il cui superamento si rende necessario per il prosieguo del giudizio.
Con la sentenza del 25 febbraio 2025 n. 233, la Corte (Grande Sezione) prospetta dunque soluzioni chiarificatrici, sciogliendo i vari nodi che, sulla base delle peculiarità della controversia in oggetto, si erano formati attorno all’articolo 102 TFUE.
Muovendo dal presupposto per cui Google, nel mercato di Android Auto, ricopre una posizione di dominio, la Corte ha statuito che integra la fattispecie di abuso di posizione dominante il diniego di interoperabilità della piattaforma, con un’applicazione sviluppata da un’impresa terza, anche quando tale piattaforma non sia indispensabile per lo sviluppo e lo sfruttamento commerciale di tale applicazione, ma è idonea a renderla attraente per i consumatori, tenendo presente che l’infrastruttura in questione non è stata progettata unicamente per attività proprie, bensì viene messa a disposizione anche di parti terze.
Proseguendo nella trattazione delle questioni, è stato affermato che, sebbene i concorrenti dell’impresa dominante siano rimasti attivi sul mercato nonostante non beneficiassero della interoperabilità richiesta, non va esclusa automaticamente l’idoneità del rifiuto a produrre effetti anticoncorrenziali. Va peraltro considerato che, ai fini della qualificazione come abusivo di un comportamento di un’impresa in posizione di dominio, non è richiesto di dimostrare il raggiungimento di un risultato di esclusione dal mercato dei concorrenti. Difatti, la norma in esame, sanziona il mero sfruttamento abusivo di siffatta predominanza, indipendentemente da un esito fruttuoso di tale sfruttamento, in quanto conseguenze distorsive sul mercato possono ben derivare da altre cause, occorrendo quindi una valutazione caso per caso.
La Corte sottolinea che un’impresa in posizione dominante, laddove fornisca giustificazioni oggettive, può ben procedere a rifiutare l’interoperabilità. Dovrà, a tal fine, provare che il diniego è obiettivamente necessario in quanto non esiste un modello per quella determinata categoria di applicazioni, ovvero perché concedere tale integrazione può compromettere l’integrità della piattaforma stessa o la sicurezza del suo utilizzo ovvero vi sia un’impossibilità tecnica. Diversamente, al di fuori di tali situazioni, l’impresa dominante sarà tenuta, eventualmente a fronte di un corrispettivo adeguato ed entro un termine ragionevole, a garantire l’interoperabilità.
Infine, i giudici comunitari precisano che nell’ambito dell’articolo 102 TFUE, l’AGCM non è tenuta a individuare esattamente, relativamente al mercato a valle nel quale il rifiuto produce effetti anticoncorrenziali, sia il mercato dei prodotti che il mercato geografico, in quanto è sufficiente anche un’identificazione potenziale dell’area interessata.
In definitiva, la Corte di Giustizia ha provveduto a fornire una chiave di lettura aggiornata dell’articolo 102 TFUE idonea ad orientare l’applicazione della disciplina in questione nel mercato digitale. Con tale pronuncia viene stabilito un importante precedente in materia di equo accesso alle infrastrutture digitali, rafforzando il divieto di condotte discriminatorie ed escludenti da parte dei giganti del settore tecnologico.
Autori: Avv.Gianfilippo Chiricozzi e Federica Fanesi
