NewsLetter N.2/2025

LA C.D. BUSINESS JUDGEMENT RULE E I RIFLESSI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO - CASS. CIV. SEZ. II ORD. N. 25260/2024.

In base al disposto dell’art. 2476 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. La diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze in relazione all’attività esercitata impone loro di adempiere con solerzia ai doveri derivanti dalla legge e dallo statuto, adoperandosi al meglio per conformare l’attività gestoria ai canoni della corretta amministrazione. Ciò vuol dire anche astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rivelarsi pregiudizievole per la società stessa o lesiva degli interessi dei soci.

La giurisprudenza di legittimità, richiamando e facendo proprio il principio di matrice statunitense della c.d. Business Judgement Rule, che postula la non sindacabilità nel merito delle scelte di gestione da parte dell’amministratore di società, ha ritenuto opportuno precludere all’organo giudicante la possibilità di valutare la convenienza delle decisioni adottate dagli amministratori, anche qualora presentino profili di rilevante alea economica, e di circoscrivere piuttosto l’ambito del giudicabile alla sola correttezza del processo decisionale connesso all’operazione da intraprendere. Il presupposto di tale principio è che l’incarico che gli amministratori di società di capitali sono chiamati a svolgere, oltre a costituire pur sempre espressione di un’obbligazione di mezzi, si traduce inevitabilmente in una serie di scelte decisionali che si presumono essere adottate nell’interesse della compagine sociale, ragion per cui deve essere tollerata una certa discrezionalità nell’agire. Compiere scelte economicamente inopportune non può essere quindi motivo di responsabilità contrattuale per l’amministratore, potendo tuttalpiù rilevare come giusta causa di revoca. Il passo successivo, per i giudici di legittimità, non poteva che essere quello di delimitare i confini di tale insindacabilità, onde evitare che si potesse aprire la strada ad arbitrarie strumentalizzazioni dell’istituto da parte degli amministratori e ad un indiscriminato abuso del potere di autonomia decisionale. La soglia di demarcazione è stata così individuata, dalla Suprema Corte, nel carattere di “irragionevolezza, imprudenza o palese arbitrarietà” che deve necessariamente contraddistinguere l’iniziativa gestoria dell’amministratore per potersi considerare illegittima e, ancor prima, per poter costituire oggetto di un effettivo apprezzamento da parte del giudicante (Cass. n. 8069/2023).

Con la recente Ordinanza n. 25260/2024, la Corte di cassazione si è pienamente uniformata a questa interpretazione, in linea con l’esigenza di specificare e circoscrivere l’ambito di responsabilità imputabile all’amministratore per i danni cagionati alla società amministrata. Nel caso di specie, la società in questione lamentava la mala gestio dell’amministratore per aver quest’ultimo omesso di sfruttare economicamente gli immobili di proprietà della società medesima, cagionandole un danno di natura patrimoniale a fronte della mancata percezione dei canoni di locazione. L’evidenza del danno era ancor più accentuata dalla circostanza che si trattasse di una società immobiliare, il cui scopo sociale era proprio la redditività degli immobili. A differenza di quanto erroneamente deliberato dal giudice dell’appello, la Suprema Corte ha evidenziato come la società in questione, in linea con la natura tipicamente contrattuale che riveste l’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali, avesse correttamente adempiuto all’onere di dimostrare tanto la sussistenza delle violazioni da parte dell’amministratore (che aveva omesso di curare adeguatamente gli interessi sociali a lui affidati) quanto il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi. Di contro, l’amministratore, anziché dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso e il corretto adempimento degli obblighi di sua competenza, si era limitato ad eccepire l’assoluta insindacabilità delle sue scelte gestionali, nonostante la loro evidente irragionevolezza, imprudenza e arbitrarietà.

La Corte ha così accolto il ricorso, enunciando il seguente principio di diritto: “Qualora i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano vietati dalla legge o dallo statuto, la condotta dell’amministratore è illegittima se omette di adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati; in tal caso l’attore ha l’onere di provare tutti gli elementi di fatto dai quali è possibile dedurre la violazione dell’obbligo di lealtà e di diligenza”.

 

Autori: Avv. Gianfilippo Chiricozzi e Sofia De Paolis