NewsLetter N.1/2025

NUOVA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI: IL REGOLAMENTO (UE) 2023/988

Lo scorso 13 dicembre è divenuto pienamente operativo il Regolamento (UE) 2023/988, meglio conosciuto come General Product Safety Regulation (GPSR), che ha sostituito la Direttiva 2001/95/CEE integrata nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Il nuovo regolamento è stato emanato con lo scopo di incrementare la sicurezza generale dei prodotti a tutela dei consumatori e migliorare il funzionamento del mercato interno, permettendo di adeguare le norme sulla sicurezza dei prodotti alle sfide delle tecnologie moderne e del commercio online e uniformando le regole per tutti gli operatori coinvolti nella catena di fornitura, dai produttori ai rivenditori, con un’attenzione particolare alle piattaforme di vendita in rete. Gli aspetti innovativi concernono la regolamentazione delle vendite “a distanza”, la previsione dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella definizione di prodotto sicuro, una minor autonomia per produttori, importatori, distributori e piattaforme online (chiamati ora ad adottare misure specifiche e stringenti per garantire la sicurezza dei prodotti collaborando con le autorità di vigilanza) e il miglioramento dei sistemi di allerta e richiamo con meccanismi più efficienti per segnalare e rimuovere prodotti pericolosi. Tutti gli operatori della catena di fornitura devono conformarsi a queste novità e promuovere un dialogo costante con le autorità di vigilanza, attivando strategie prudenziali per evitare che prodotti non sicuri pervengano ai consumatori.

Il GPSR trova attuazione per tutti i prodotti nuovi, utilizzati, riparati o ricondizionati, introdotti o resi disponibili sul mercato, fatta eccezione per alcune categorie specifiche ovvero medicinali, alimenti, mangimi, piante e animali, organismi geneticamente modificati, sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale, prodotti fitosanitari, aeromobili e oggetti di antiquariato e si applica in via residuale e sussidiaria laddove non siano già presenti specifiche disposizioni del diritto dell’Unione Europea che disciplinino gli aspetti legati alla sicurezza del prodotto. Viene ridefinito il concetto di sicurezza del prodotto, mediante l’adozione di nuovi parametri di valutazione che ne potenziano la protezione durante tutta la durata del suo utilizzo, sia con riferimento alle sue caratteristiche qualitative, all’imballaggio e all’etichettatura, sia in ordine ad aspetti ulteriori quali le relazioni con altri beni, l’indicazione nell’etichetta dell’età di idoneità per i bambini, specificazione dei rischi per le categorie di consumatori più vulnerabili nonché per le ipotesi di utilizzo del prodotto in maniera difforme da quello previsto, le avvertenze e le istruzioni per l’uso e per lo smaltimento.

Il Regolamento introduce obblighi specifici per tutti gli operatori della catena di fornitura. I “fabbricanti”(nozione che ricomprende sia chi materialmente produca il prodotto sia chi lo modifichi e lo immetta sul mercato) sono i principali responsabili della sicurezza dei prodotti e prima di introdurre il bene sul mercato, sono tenuti compiere una preventiva valutazione dei rischi, con obbligo di predisporre e conservare per almeno dieci anni la documentazione tecnica attestante la conformità del prodotto, garantirne la tracciabilità anche per il tramite di soluzioni elettroniche come il QR code e prevedere canali di comunicazione per reclami e segnalazioni. Gli importatori, che introducono prodotti nell’UE, devono verificarne la conformità e l’osservanza degli obblighi da parte dei fabbricanti, garantire che i prodotti siano accompagnati da tutte le informazioni richieste e, se vengano riscontrati rischi, adottare misure correttive in collaborazione con fabbricanti e distributori. I distributori, invece, devono verificare che fabbricanti e importatori abbiano rispettato le norme del Regolamento e assicurare che le operazioni di immagazzinamento e trasporto non pregiudichino la sicurezza dei prodotti. Qualora vi siano prodotti non conformi o pericolosi, hanno l’obbligo di interrompere la distribuzione e informare senza ritardo le autorità competenti e gli operatori economici coinvolti. L’intento è dunque quello di responsabilizzare tutti gli attori della catena di fornitura, intensificando la tutela degli utenti consumatori.

Una delle principali innovazioni del GPSR è il potenziamento della tutela da prodotti pericolosi, con l’introduzione del nuovo sistema Safety Gate, un apparato volto a garantire una migliore tracciabilità dei prodotti e un meccanismo di allerta tempestivo volto a prevenire danni. Tale sistema comprende: un portale per le autorità nazionali e la Commissione Europea finalizzato allo scambio interno di informazioni su prodotti pericolosi (sistema di allarme rapido Safety Gate); un canale dedicato ai consumatori per segnalare prodotti rischiosi finalizzato a informare i consumatori (portale Safety Gate); un interfaccia web tramite il quale le imprese produttrici hanno la possibilità di ottemperare all’obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo prodotti pericolosi e incidenti di sicurezza, adottando anche immediate misure correttive (Safety Business Gateway).

Un focus specifico è dedicato ai marketplace online, chiamati a verificare le informazioni sui prodotti, assicurandosi che siano chiare ed accessibili, a supervisionare attivamente i prodotti per identificare e rimuovere quelli pericolosi o non conformi e a collaborare con le autorità di vigilanza. Devono inoltre costituire un canale di comunicazione unico per le segnalazioni e provvedere a registrarsi sul portale Safety Gate. In presenza di violazioni frequenti, possono oscurare i prodotti degli operatori interessati.

In caso di rimozione di un prodotto per motivi di sicurezza o nel caso in cui debbano essere distribuite avvisi di sicurezza (informazioni sull’uso sicuro del prodotto), gli operatori economici e i marketplace sono tenuti ad accertarsi che i singoli consumatori interessati ricevano direttamente e immediatamente la comunicazione oppure, se ciò non fosse possibile, a diffondere la comunicazione tramite altri canali accessibili, come siti web, canali social media o altri mezzi di comunicazione di massa, garantendo la fruibilità delle informazioni anche alle persone con disabilità.

Va infine evidenziato che il Regolamento non ha previsto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di violazione degli obblighi posti a carico degli operatori economici, poiché ha rimesso alla competenza dei singoli Stati membri dell’UE stabilire un apposito apparato di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Autori: Avv. Gianfilippo Chiricozzi e Sofia De Paolis