NewsLetter N.16/2024
IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ESEGUITO CON L’UNICA FINALITÀ DI EVITARE LO SFRATTO PER MOROSITÀ NON COSTITUISCE RICONOSCIMENTO DI DEBITO EX ART. 1988 C.C.
La ricognizione di debito, disciplinata dall’art. 1988 c.c., è un atto giuridico unilaterale di natura recettizia, mediante il quale una parte riconosce l’esistenza di una determinata obbligazione a proprio carico in favore di un’altra.
Il principale effetto della ricognizione di debito è di determinare un’inversione dell’onere della prova, poiché dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume sino a prova contraria, secondo il principio del relevatio ab onere probandi. In altri termini, non è il creditore a dover provare l’esistenza del rapporto obbligatorio, bensì il debitore a dover dimostrare l’inesistenza del debito o la sua estinzione, fornendo idonei elementi probatori a supporto.
Gli effetti che l’istituto giuridico della ricognizione del debito produce, quindi, al pari della promessa di pagamento, sono di natura esclusivamente processuale e non già sostanziali poiché non determina l’insorgere di nuovi rapporti di credito, ma concerne unicamente quelli preesistenti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, la ricognizione di debito, a differenza di altri strumenti contrattuali, non richiede specifiche formalità e neppure un’espressa intenzione ricognitiva da parte del dichiarante, potendo risultare anche da suoi comportamenti impliciti, purché implicanti la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e, soprattutto, il carattere della “volontarietà”. È dunque sufficiente che lo specifico atto di riconoscimento esprima, anche indirettamente, la cognizione della sussistenza della posizione debitoria, purché sia frutto di una volontà libera, consapevole e non coartata. Un semplice pagamento o una dichiarazione informale possono, quindi, in determinate ipotesi, assumere valore di riconoscimento del debito qualora, dalle specifiche circostanze del caso, emerga chiaramente l’elemento della volontarietà.
Con l’ordinanza n. 22948 del 2024, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha fatto propri tali principi, insistendo sulla rilevanza della componente soggettiva dell’intenzionalità e della consapevolezza relativamente all’atto ricognitivo.
Pronunciandosi nell’ambito di una controversia vertente in materia di locazione ha infatti rilevato come i pagamenti eseguiti dal conduttore in favore del locatore al solo fine di evitare la convalida di sfratto per morosità non possono integrare un’ipotesi di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., mancando in tal caso la volontà di riconoscere l’esistenza e l’entità del debito stesso.
Nella fattispecie analizzata dai giudici di legittimità, l’esigenza di scongiurare il rischio di una conseguenza ben peggiore (lo sfratto), ha indotto la locataria a farsi carico del pagamento dei canoni di locazione, senza tuttavia che ciò potesse implicare di riflesso un’ammissione consapevole della sussistenza del debito, stante la diversità della finalità perseguita. Se è vero, quindi, che il riconoscimento del debito non richiede particolari formule o formalità, è altresì necessario, ai fini della sua configurabilità, che possa ricondursi ad un atto scientemente volontario e univocamente diretto a confermare con consapevolezza l’esistenza dell’obbligazione.
Nella prospettiva della Corte, inoltre, la conclusione secondo cui la volontarietà del pagamento non fosse stata finalizzata a riconoscere l’esistenza e l’entità dei debiti ma, piuttosto, a sottrarsi allo sfratto per morosità, risultava avvalorata dalla circostanza che, nel giudizio di opposizione alla convalida, fossero state espletate ben due consulenze tecniche d’ufficio volte ad accertare i rapporti di dare ed avere tra le parti, a testimonianza del fatto che il credito non fosse stato riconosciuto, bensì, all’opposto, opportunamente contestato.
Autori: Avv. Gianfilippo Chiricozzi e Sofia De Paolis
