NewsLetter N.15/2024

LA PATENTE A CREDITI

Il sistema della Patente a Crediti, introdotto dal D.L. n. 19/2024 convertito nella Legge n. 56/2024, rappresenta un sistema di qualificazione a punti rivolto a imprese e professionisti autonomi operanti in cantieri, temporanei o mobili, con lo scopo di ridurre l’incidenza di infortuni sul lavoro e malattie professionali, rafforzando le misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione coloro che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali (come architetti, geometri, ingegneri) e le imprese in possesso di attestazione SOA con classifica pari o superiore alla III, indipendentemente dalla categoria di iscrizione. La disciplina è ulteriormente regolamentata dal D.M. n. 132/2024, che definisce le modalità di presentazione della domanda, e dai chiarimenti di carattere applicativo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui la circolare n. 4 del 23 settembre scorso.

La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino a 100 qualora l’impresa ponga in essere comportamenti virtuosi (es. implementazione di sistemi di gestione della sicurezza certificati, asseverazione dei modelli di organizzazione, formazione aggiuntiva per i lavoratori, investimenti in sicurezza, anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio superiore a 20 anni) o riducibili fino a un minimo di 15 in caso di infortuni o incidenti. Sanzioni severe sono poi previste per chi opera senza la Patente a Crediti o con punteggio inferiore al minimo consentito di 15 crediti, incluse sospensioni fino a 12 mesi in caso di gravi violazioni delle norme di sicurezza. È altresì possibile recuperare i crediti persi mediante l’adozione di misure correttive.

Il rilascio della patente presuppone il possesso congiunto di determinati requisiti da dimostrare mediante apposita autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva), la cui eventuale non veridicità è punita penalmente ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Detti requisiti, espressamente indicati dall’art. 1 del D.M. n. 132/2024, includono:

a) iscrizione alla Camera di Commercio;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;   

f) designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

Fino al 31 ottobre scorso, le istanze potevano essere inviate tramite PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro; dal 1° novembre 2024, devono invece essere trasmesse necessariamente per via telematica tramite il portale dell’INL, accessibile con SPID o CIE, dal legale rappresentante o da soggetti muniti di delega scritta alla presentazione (es. Consulenti del lavoro, Commercialisti, Avvocati, Caf) che siano provvisti delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti abilitanti. Entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza, il legale rappresentante dell’impresa è tenuto a darne notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

La patente è rilasciata in formato digitale e, in attesa dell’emissione, resta consentito lo svolgimento delle attività, salvo diversa comunicazione notificata dall’INL qualora sia già stata verificata la mancanza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

È obbligatoria l’indicazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio, anche per i professionisti iscritti ad albi. Questi ultimi dovranno comunque selezionare l’opzione di iscrizione alla Camera di Commercio, che equivale a dichiarare l’iscrizione all’albo professionale. Fino al prossimo 31 dicembre è possibile autocertificare la sussistenza dei soli requisiti minimi per l’ottenimento della patente, mentre dal 1° gennaio 2025 sarà possibile dichiarare requisiti aggiuntivi per conseguire un numero di crediti superiori ai 30 previsti di base. Per le aziende con più unità produttive, il possesso dei requisiti deve intendersi riferito all’azienda nella sua interezza.

Con risposta alla faq 12, pubblicata sul proprio sito istituzionale, L’INL ha recentemente chiarito che è onere del committente o responsabile dei lavori verificare il possesso della Patente a Crediti o dell’attestazione di qualificazione SOA non soltanto per le imprese appaltatrici, ma anche con riferimento ad eventuali subappaltatori, come previsto dall’art. 90, comma 9, lettera b-bis del D.lgs. n. 81/2008. Sarà quindi sempre il committente (e non il sub-committente) a rispondere della mancata verifica e alla conseguente sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 711,92 a Euro 2.562,91.

Autori: Avv. Gianfilippo Chiricozzi e Sofia De Paolis