NewsLetter N.14/2024
- martedì 12 novembre 2024
- Azione revocatoria, Quota di proprietà, Ricorso, Separazione, Trasferimento immobiliare
REVOCATORIA DEL TRASFERIMENTO DI BENI TRA CONIUGI
Un accordo tra coniugi riguardanti il trasferimento di un immobile può essere revocato, anche dopo che la sentenza di separazione sia divenuta definitiva? Secondo la sentenza n, 26127 del 7/10/2024 della Corte di Cassazione, la risposta è affermativa, laddove tale atto sia considerato pregiudizievole per i creditori. Questi ultimi, infatti, possono agire in revocatoria se dimostrano che il trasferimento immobiliare è stato compiuto in fede ai loro diritti, indipendentemente dalla natura definitiva della sentenza di separazione.
A tal riguardo, l’articolo 2901 del codice civile afferma che il creditore, anche in presenza di un credito sottoposto a condizione o a termine, può richiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore che arrechino pregiudizio alle sue ragioni.
Nel caso esaminato dalla Corte, il marito aveva ceduto alla moglie la sua quota di proprietà della casa coniugale, in base ad un accordo stipulato durante la pendenza del processo di separazione giudiziale. La banca creditrice agiva in giudizio con un’azione revocatoria a tutela del proprio credito, sostenendo che si trattasse di atto lesivo del proprio credito. Il marito sosteneva che il trasferimento della quota derivava da una sentenza definitiva e non suscettibile di revocatoria ai sensi dell’articolo 2901, terzo comma, del codice civile.
In primo grado, il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione attiva della parte attrice.
Tuttavia, la Corte d’Appello di Genova ribalta la decisione, ritenendo ammissibile l’azione revocatoria, rilevando che il trasferimento non era qualificabile come obbligazione legale di trasferimento e, pertanto, non godeva delle tutele riservate agli atti onerosi.
Veniva proposto ricorso in Cassazione fondato su due punti:
1) la natura dell’atto (non a titolo gratuito, ma un atto obbligatorio derivante dagli obblighi di mantenimento stabiliti dalla sentenza di separazione)
2) la legittimazione ad agire della parte creditrice, sostenendo che il credito non poteva essere usato per opporsi ad un accordo di separazione omologato.
La Corte di Cassazione respingeva entrambi i motivi, chiarendo che l’accordo tra i coniugi, anche se recepito in una sentenza, conserva la sua natura negoziale e, pertanto, può essere oggetto di impugnazione da parte dei creditori mediante l’azione revocatoria.
La Suprema Corte richiamava due precedenti giurisprudenziali. La sentenza n. 8516/2006, in forza della quale gli accordi tra coniugi durante la separazione hanno natura contrattuale e possono essere contestati con i normali strumenti giuridici, nonché la pronuncia delle Sezioni Unite, n. 21761/2021, secondo cui gli accordi patrimoniali tra coniugi, inseriti in un verbale di udienza o in una sentenza, sono atti di natura contrattuale e soggetti a trascrizione.
In conclusione, laddove un coniuge trasferisce un immobile all’altro in pendenza di separazione e tale atto danneggia i diritti dei creditori, questi ultimi possono promuovere un’azione revocatoria per tutelare i propri interessi. Tale rimedio è ammissibile anche dopo che la sentenza di separazione ha recepito l’accordo e che è divenuta definitiva. La sentenza, infatti, ha valore dichiarativo e non muta la natura negoziale dell’accordo, che resta soggetto alle normali impugnazioni.
Nella pronuncia in commento, la Corte ha operato una distinzione tra atti a titolo oneroso e atti a titolo gratuito chiarendo che l’azione revocatoria non attiene la separazione in se, ma l’atto patrimoniale specifico che nuoce ai creditori.
Autori: Avv. Daniela Di Palma e Sofia De Paolis
