NewsLetter N.12/2024

IMMISSIONI SONORE TRA PRIVATI E LIMITI DI TOLLERABILITA’ - COSA DICE LA CASSAZIONE?

Una questione che tocca la quotidianità dei cittadini riguarda la soglia di tollerabilità delle immissioni sonore in contesti di vicinato o tra privati. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21479 del 31 luglio 2024, ha ribadito che il limite di tollerabilità delle immissioni sonore non è un parametro fisso, ma dipende dalla situazione ambientale, che varia in base alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti. È compito del giudice di merito stabilire se vi sia un superamento della normale tollerabilità e individuarne le soluzioni per ridurre le immissioni entro i limiti accettabili.

Il caso

La vicenda trae origine da una richiesta di cessazione delle immissioni acustiche provenienti da un impianto sportivo presentata da alcuni cittadini al Tribunale di Modena. I ricorrenti hanno impugnato la pronuncia in Corte d’Appello di Bologna, che aveva rigettato la domanda, basandosi sui risultati di una perizia tecnica e sui parametri amministrativi fissati dal DPMC del 14 novembre 1997, che tutelano la salute pubblica.

È stato proposto ricorso per Cassazione, fondato sui seguenti motivi:

Con il primo motivo di ricorso, si segnalava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per non aver tenuto conto della sentenza penale definitiva emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 23 gennaio 2019, passata in giudicato il 23 marzo 2019. Tale sentenza, pur dichiarando estinto il reato di cui all’art. 659 c.p. per G.S., a causa del suo decesso, e per C.A. per prescrizione, aveva comunque confermato le decisioni relative al risarcimento civile. Secondo i ricorrenti, la sentenza penale avrebbe dovuto avere effetto anche nel giudizio civile per quanto riguarda la verifica del superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose. Tuttavia, nonostante i ricorrenti avessero sollevato la questione durante l’udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte d'Appello non si sarebbe espressa su questo punto. Il motivo è infondato.

Con il secondo motivo di ricorso, si denunciava la violazione e l’errata applicazione dell’art. 4 del D.P.C.M. n. 1675900 del 14 novembre 1997, del D.P.C.M. n. 218600 del 1 marzo 1991, della legge sull’inquinamento acustico (l. n. 447/1995) e dell’art. 844 c.c. I ricorrenti sostengono che la Corte d'Appello di Bologna non abbia tenuto conto del fatto che era stato superato il limite di rumorosità stabilito dall’art. 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, che è fissato a 50 dB. Dalla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) risulterebbe infatti che durante il giorno le immissioni sonore provenienti dal campo da calcetto raggiungessero 50,01 dB, quindi leggermente superiori al limite previsto. Inoltre, il consulente tecnico ha rilevato che in tutte le misurazioni, la differenza tra il rumore di fondo e il rumore complessivo misurato (c.d. criterio differenziale) superava sempre i 10 dB, e quindi oltrepassava il differenziale di 3 dB che le Sezioni Unite hanno considerato rilevante con la sentenza n. 4848 del 27 febbraio 2013.

Con il terzo motivo di ricorso, si contestava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la contraddittorietà della motivazione della sentenza, per non aver considerato che il campo da calcetto, fonte delle immissioni rumorose, era stato costruito senza la valutazione preventiva dell’impatto acustico, in violazione dell’art. 8 della legge n. 447/1995.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Riferimenti normativi

La materia è disciplinata dalla legge quadro n. 447/1995 e dal DPCM del 14 novembre del 1997, che stabiliscono dei limiti di tollerabilità per l’inquinamento acustico a tutela della salute pubblica. Inoltre l’articolo 844 c.c. dispone che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”, ciò significa che il proprietario di un terreno non può ostacolare la diffusione di fumo, calore, odori, rumori, vibrazioni e altre emissioni provenienti dal fondo confinante, a meno che non superino un livello di tollerabilità considerato normale, tenendo conto anche delle caratteristiche del luogo.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte ricorda che nei rapporti tra privati, come previsto dall’art. 844 c.c., è compito del giudice di merito valutare il superamento della normale tollerabilità dei rumori, considerando anche le peculiarità ambientali e sociali del contesto in cui si verificano le immissioni.

La Suprema Corte sottolinea un concetto importante: il limite di tollerabilità non è mai assoluto, ma varia in funzione del contesto ambientale e delle abitudini della zona. Ciò significa che i giudici devono considerare il livello di rumorosità di fondo e stabilire se i rumori percepiti superano o meno la soglia accettabile per un “uomo medio”, prendendo in esame le peculiarità della località in cui avviene la controversia.

In questo caso, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello di Bologna non avesse adeguatamente considerato questo principio, avendo invece applicato rigidamente i parametri amministrativi previsti dal DPC, che non sono direttamente applicabili tra privati. Di conseguenza, la Corte ha annullato la decisione della Corte d’Appello, rinviando il caso ad una nuova valutazione.

Conclusioni

L’ordinanza n. 21479 del 31 luglio 2024 sottolinea l’importanza di una valutazione equilibrata, mirata a garantire una convivenza civile e rispettosa dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

Si chiarisce come la tutela dei diritti individuali alla quiete e alla vivibilità della propria abitazione debba tenere conto della specificità del luogo e delle abitudini locali, senza applicare in modo automatico parametri normativi destinati a contesti diversi.