NewsLetter N.11/2024
- lunedì 15 luglio 2024
- Concessioni balneari, Demanio marittimo, Direttiva 2006/123/CE, Proroga
- Italia
CONCESSIONI DEMANIALI: LA SENTENZA 109/2024 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E L’ILLEGITTIMITÀ DELLE PROROGHE AUTOMATICHE DISPOSTE DALLA NORMATIVA REGIONALE
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 109 del 24 giugno 2024, ha disposto che le proroghe automatiche delle concessioni balneari avallate dalla normativa regionale si pongono in contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e, pertanto, risultano essere incostituzionali poiché lesive del principio enunciato all’art. 117, comma 1, Cost.. La Corte, nello specifico, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 della Legge Regionale Sicilia del 22 febbraio 2023, n. 2, che avevano prorogato alla data del 30 aprile 2023, il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico e la proroga del termine per la conferma dell’interesse all’utilizzazione del demanio marittimo.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’impugnare l’atto dichiarato illegittimo, aveva evidenziato come il Legislatore regionale avesse infranto i limiti posti dagli artt. 14 e 17 dello Statuto Regionale in ordine alle competenze ad esso riservate e, di conseguenza, avesse violato anche il disposto ex art. 117, comma 1, Cost., il quale vincola i legislatori regionali alla pedissequa osservanza degli obblighi assunti dall’Italia in ossequio alle direttive provenienti dall’Unione Europea. In particolare, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, l’Esecutivo lamentava la violazione del precetto enunciato dall’art. 12 della Direttiva n. 2006/123/CE (cd. “Bolkestein”), che impone agli Stati membri dell’Unione Europea l’obbligo di sottoporre inderogabilmente a gara ad evidenza pubblica le concessioni demaniali scadute e da rinnovare, inibendo in tal modo l’esperimento di proroghe automatiche. Secondo le tesi argomentative proposte dal Governo, la dilazione alla data del 30 aprile 2023 del termine per la presentazione delle istanze di rinnovo “corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033”, pur in virtù dell’intervenuta abrogazione per incompatibilità con la disciplina unionale, realizzata ad opera della Legge n. 118/2022, dei commi 682 e 683 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 e malgrado le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, come pure quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-348/22 del 20 marzo 2023, nel cui contesto era stato cristallizzato il principio secondo cui i rinnovi automatici inerenti alle concessioni demaniali marittime fossero contrari al diritto unionale. La stessa Corte Costituzionale già in passato, nel dichiarare l’illegittimità di una proroga concessa dalla Regione Liguria, con la sentenza n.1/2019, aveva enunciato che i “criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo […] devono essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.”.
Il Governo ha rammentato altresì che l’art. 1, comma 1, della Legge Regionale Sicilia del 14 dicembre 2019, n. 24, recante “Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime”, aveva in precedenza già disposto l’estensione ex lege, fino al 31 dicembre 2033, delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2018, a condizione che le parti concessionarie avessero manifestato il proprio interesse mediante la presentazione di un’istanza all’uopo predisposta. Siffatta proroga, inoltre, risultava essere conforme alle disposizioni di matrice statale stabilite dall’art. 1, comma 682 e 683, L. del 30 dicembre 2018, n. 145, che avevano disposto, con decorrenza dalla data della loro entrata in vigore, una durata temporale per le concessioni demaniali marittime allora in corso di validità pari a quindici anni, cioè proprio fino al 2033.
La Corte Costituzionale, nel chiarire che il rinvio dei termini fissato nelle norme impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non si riferisce all’originaria proroga delle concessioni demaniali marittime, la quale trova appunto origine nella Legge regionale n. 24/2019, ma esclusivamente al termine inerente alla presentazione delle istanze di proroga. I giudici di Palazzo della Consulta hanno osservato, in conformità alle eccezioni sollevate dall’Esecutivo, che il rinnovo di siffatti termini in ordine alla presentazione delle istanza di proroga “finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo”.
Autori: Avv. Daniela Di Palma e Dott. Antonino Guarino
