NewsLetter N.8/2024

INTERMEDIAZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE: LA RECENTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA SULL’ACCESSO DELLE ENTITÀ DI GESTIONE INDIPENDENTI AL MERCATO ITALIANO

La Corte di Giustizia, con sentenza del 21 marzo 2024 sulla causa C-10/22, è intervenuta, su rinvio pregiudiziale del tribunale italiano, in merito alla compatibilità della normativa italiana in materia di diritto d’autore con la Direttiva 2014/26.

Tale normativa europea, avente ad oggetto la gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, deve essere letta in combinato disposto con la disciplina vigente nel diritto italiano in materia di diritto d’autore, di cui alla legge del 22 aprile 1941, n. 633. Ai sensi della Direttiva, si definisce organismo di gestione collettiva un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza ovvero altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o connessi per conto di più di un titolare degli stessi, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che sia detenuto o controllato dai propri membri, o organizzato senza fini di lucro. Diversamente, un’entità di gestione indipendente è qualificata come un organismo, autorizzato nelle medesime forme, il quale non è detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte dai titolari dei diritti, ed opera a fini di lucro. Il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35, normativa di recepimento in Italia della disciplina di armonizzazione europea, all’art. 4 sancisce la libertà dei titolari dei diritti nell’affidare la gestione dei diritti stessi ad un organismo di gestione collettiva ovvero a un’entità di gestione indipendente a loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro dell’Unione Europea di nazionalità, residenza o stabilimento dell’organismo, entità, o titolare dei diritti. Tuttavia, si fa salvo quanto disposto dall’art. 180 della legge sul diritto d’autore per quanto attiene all’attività di intermediazione. Invero, tale attività, a prescindere dalla forma e dalla modalità con cui sia attuata, è riservata dal disposto del citato riferimento normativo, in via esclusiva alla Società Italiana degli autori ed editori, ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35.

Il caso qui in commento scaturiva da una controversia tra un organismo di gestione collettiva autorizzato all’intermediazione di diritti d’autore in Italia ed una società, di diritto lussemburghese, di gestione indipendente, attiva in Italia dal 2004. L’organismo italiano aveva proposto un’azione inibitoria presso il Tribunale di Roma, domandando la cessazione dell’attività della controparte in luce della non iscrizione della stessa nell’elenco degli organismi legittimati all’intermediazione dei diritti d’autore in Italia, nonché della presunta carenza dei requisiti di cui all’art. 8 della normativa di recepimento. La convenuta eccepiva l’errata trasposizione della Direttiva 2014/26 nel diritto italiano, nella parte in cui si era riservata l’attività di intermediazione esclusivamente alla SIAE ed agli altri organismi di gestione collettiva ivi indicati, precludendo di operare detta attività alle entità di gestione indipendenti. Il giudice di primo grado, nel rilevare la limitazione di cui all’art. 180 della legge sul diritto d’autore, lamentata dall’autore, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, mediante rinvio pregiudiziale, la questione relativa all’eventuale interpretazione della Direttiva 2014/26 nel senso che osti a una legge nazionale che riservi l’accesso al mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore solo ai soggetti qualificabili come organismi di gestione collettiva, escludendo le entità di gestione indipendenti.

La Corte di Giustizia ha escluso la ricevibilità della questione pregiudiziale per quanto attiene alla parte di domanda relativa alle entità di gestione indipendenti stabilite nello Stato membro, in ragione del suo carattere ipotetico e non rilevante ai fini della controversia di cui al giudizio a quo. Il giudice europeo ha, inoltre, esteso la portata della questione sollevata, ritenendo che questa dovesse essere intesa come vertente non solo sull’interpretazione della Direttiva 2014/26, bensì sul complesso delle disposizioni pertinenti. Posta l’inapplicabilità della Direttiva 2000/31 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, e della Direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno, si rileva come l’accesso delle entità di gestione indipendenti all’attività di gestione dei diritti d’autore non sia oggetto di un’armonizzazione sufficientemente esaustiva a livello dell’Unione. Conseguenza di ciò è la necessità di analizzare la compatibilità delle norme nazionali in materia con le disposizioni di cui al Trattato sul Funzionamento dell’UE relative alle libertà fondamentali. Segnatamente, la Corte ha rilevato come l’art. 56 TFUE osti a misure nazionali che vietino, ostacolino ovvero rendano meno attraente l’esercizio della libera prestazione dei servizi, quale è la citata disposizione di diritto italiano che non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia servizi di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi. Una tale restrizione della libera prestazione di servizi sarebbe giustificabile in uno schema di bilanciamento con motivi imperativi di interesse generale, purché sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo di interesse pubblico, quale la protezione del diritto d’autore. Nella sentenza in commento si sottolinea la coerenza del trattamento differenziato tra entità di gestione indipendenti e organismi di gestione collettiva, operato dalla normativa nazionale, in ragione del fatto che la stessa Direttiva 2014/26 assoggetta le prime ad obblighi meno rigorosi per quanto attiene all’accesso all’attività di gestione dei diritti, alla concessione di licenze, alle modalità di governance e al quadro di sorveglianza. Tuttavia, l’esclusione delle entità di gestione indipendenti dall’attività di intermediazione dei diritti d’autore rappresenta una restrizione che va oltre quanto necessario al fine di garantire il conseguimento della protezione del diritto d’autore, quale obiettivo di interesse generale. Invero, si sottolinea la possibilità di predisporre misure meno lesive della libera circolazione dei servizi.

La Corte di Giustizia, pertanto, ha sancito l’incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea della normativa italiana, nella misura in cui preclude in modo assoluto ad entità di gestione indipendente di esercitare una libertà fondamentale garantita dal TFUE, senza che tale restrizione sia bilanciata in modo adeguato con la necessità di protezione del diritto d’autore.

La pronuncia in commento incide in modo cruciale sul mercato dei servizi di intermediazione, in ragione dell’efficacia diretta delle sentenze emesse dal giudice europeo. L’interpretazione dell’art. 56 TFUE, in combinato disposto con la direttiva 2014/26, che osta a una normativa che escluda in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i propri servizi, quale è quella italiana, interviene con valore cogente a sancire la liberalizzazione di un settore in cui fino ad oggi vi era una forte limitazione in favore degli organismi di gestione collettiva. A seguito dell’intervento della Corte di Giustizia, società estere a scopo di lucro, attive nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore, qualora rispettino i requisiti prescritti dalla legge vigente per gli organismi di gestione collettiva, potranno operare nel mercato italiano. D’altro canto, i titolari di diritti d’autore avranno maggiore libertà di scelta per quanto attiene all’ente a cui affidarsi, potendo anch’essi giovare di un mercato maggiormente concorrenziale.

Autori: Avv. Daniela di Palma e Dott.ssa Dafne Tomasetto