NewsLetter N.13/2024

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTÀ E ADDEBITO: IN DIFETTO DI ALLEGAZIONE PROBATORIA DEL CONIUGE ADULTERO, L’EVIDENZA DEL REPERTO FOTOGRAFICO COMPROVANTE L’INFEDELTÀ È SUFFICIENTE A FONDARE LA RESPONSABILITÀ DELLA SEPARAZIONE.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza del 7 agosto 2024, n. 22291

La massima - ‘‘In tema di separazione tra coniugi, laddove sia dedotta come causa della addebitabilità della separazione la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, grava sulla parte richiedente l’addebito, l’onere di provare sia la relativa condotta che la sua incidenza causale nel determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Spettando, invece, al coniuge che eccepisca l’inefficacia causale della condotta posta a fondamento della domanda della controparte provare i fatti su cui l’eccezione si fonda e, dunque, l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà. Dovendosi ulteriormente precisare come, ai fini della pronuncia di addebito, l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi escluda altresì la sussistenza del nesso di causalità tra la comprovata violazione e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, a condizione che sia sufficientemente allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo’’ [massima non ufficiale].

Il quadro normativo e giurisprudenziale

Con la pronuncia in commento, la Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a ribadire un fondamentale principio consolidato dalla propria giurisprudenza in ordine alla delimitazione dei confini dell’onus probandi incombente sui coniugi nell’ipotesi in cui venga dedotta quale causa di addebitabilità della separazione la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale.

Ebbene, la vexata quaestio sottoposta allo scrutino della Corte verte sull’accertamento dell’idoneità di una comprovata violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale ad integrare i presupposti previsti ai fini della dichiarazione di addebito della separazione in capo al coniuge adulterino ai sensi del secondo comma dell’art. 151 c.c., con evidenti ricadute sul piano della valutazione operata dal giudice di merito in ordine alla rilevanza e sufficienza degli elementi probatori acquisiti in giudizio.

In limine, deve porsi l’accento su un principio generale ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la comprovata violazione da parte di uno dei coniugi degli obblighi derivanti dal matrimonio ai sensi dell’art. 143 c.c. «non è di per sé sufficiente» a giustificare l’addebito della separazione in capo al coniuge inadempiente, richiedendosi in concreto l’accertamento che detta violazione «abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale» (cfr. ex plurimis, Cass. 03/09/2018, n. 21576; Cass. 19/02/2018, n. 3923; Cass. 20/07/2017, n. 12892).

Difatti, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, ai fini della dichiarazione di addebito è richiesta la rigorosa prova della c.d. “incidenza causale” della violazione dedotta nel determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e, dunque, il nesso di causalità tra la comprovata violazione degli obblighi derivanti dal vincolo matrimoniale e la disgregazione dell’affectio coniugalis, di modo che la condotta violativa si configuri quale «causa efficiente» - unica o prevalente - «dell’impossibilità della convivenza».

Dovendosi, altrimenti, escludere la sussistenza di detto nesso in caso di «anteriorità della crisi matrimoniale» rispetto all’accertata violazione, qualora risulti che la medesima sia stata consumata in conseguenza di una situazione di crisi già in atto. (Cfr. ex plurimis Cass. 17/05/2017, n. 12392; Cass. 12/05/2017, n. 11929; Cass. 14/07/2016, n. 14414).

Sotto tale profilo, con specifico riguardo all’inosservanza del dovere di fedeltà coniugale, la Suprema Corte ha precisato come essa integri un’ipotesi di violazione particolarmente grave ed oggettivamente intollerabile da costituire una circostanza sufficiente a giustificare ex se l’addebito della separazione in capo al coniuge responsabile, salvo che sia riscontrata - all’esito di un accertamento rigoroso e di una valutazione globale e comparativa del contegno di entrambi i coniugi - «la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo meramente formale» (Cfr. ex plurimis Cass. 14/08/2015, n. 16859; Cass. 23/05/2014, n. 11516).

Pertanto, a fronte della comprovata infedeltà di uno o di entrambi i coniugi, parrebbe configurarsi una sorta di presunzione iuris tantum di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tale da onerare il coniuge responsabile di fornire la relativa prova contraria per andare esente dalla pronuncia di addebito, trovando applicazione  - in tali casi - la disciplina generale dettata dall’art. 2697 c.c. in materia di riparto dell’onere della prova, per cui: «chi eccepisce l’inefficacia delle condotte poste a fondamento della domanda» -  id est, dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza - «deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda» e dunque, segnatamente, «l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà» (Cfr. ex plurimis Cass. 30/05/2023, 15196; Cass. 21/07/2021, n. 20866).

Dunque, alla luce devi rilievi svolti, laddove venga dedotto come causa della addebitabilità della separazione l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, grava sul coniuge richiedente l’addebito, l’onere di provare sia la relativa condotta che la sua incidenza causale nel determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.

Spetterà, invece, al coniuge autore della violazione fornire la prova dell’anteriorità della crisi coniugale all’accertata infedeltà, dando evidenza dell’irrilevanza causale di tale violazione nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, essendo stata essa stessa consumata in conseguenza di una situazione di crisi del rapporto matrimoniale già “irrimediabilmente” in atto.

All’evidenza, quanto al profilo dell’accertamento sull’intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità della stessa, deve concludersi che l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi escluda altresì la presunzione della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta adultera e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Con l’ovvia conseguenza che, qualora venga raggiunta la prova che la condotta addebitata si

sia verificata in un contesto di già maturata crisi coniugale, dovrà escludersi l’addebito della separazione, non essendo riscontrabile il predetto nesso di causalità pur in presenza di una condotta oggettivamente violativa dei doveri derivanti dal vincolo coniugale.

Sul punto, preme ulteriormente precisare che, come sovente chiarito dal Supremo Collegio, l’eccezione concernente la mancata sussistenza del predetto nesso - rientrando tra le c.d. eccezioni in senso lato - è altresì rilevabile d’ufficio dal giudice di merito purché sufficientemente allegata e sempreché risulti dal materiale probatorio acquisito al giudizio.

Atteso, in ogni caso, che tale accertamento è riservato al giudice del merito e, dunque, incensurabile in Cassazione, fatta pur sempre salva, ove ne ricorrano gli estremi, l’applicabilità dell'ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..

È nel delineato panorama normativo e giurisprudenziale che si inserisce la pronuncia in scrutinio, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito i suindicati principi di diritto in tema di accertamento della violazione dell’obbligo di fedeltà ai fini dell’addebito della separazione ai sensi del secondo comma dell’art. 151 c.c., circoscrivendone l’ambito oggettivo e definendo puntualmente i criteri di riparto dell’onere probatorio gravante su ciascun coniuge in relazione alla incidenza di tale violazione nella causazione della crisi coniugale.

In particolare, la questione in rilievo verte sulla possibilità di riconoscere, nel caso de quo, se e a quali condizioni, il materiale probatorio acquisito in giudizio (id est, evidenza del reperto fotografico e contegno processuale del resistente) consenta di verificare - in termini di rilevanza e sufficienza - che la violazione accertata a carico del coniuge adulterino sia stata la “causa efficiente” della separazione, giustificando così l’addebito di responsabilità della separazione in capo al ricorrente.

Il caso di specie

La vicenda processuale in relazione alla quale è stata emessa la pronuncia in scrutinio, trae origine dalla richiesta di addebito per violazione dei doveri di fedeltà presentata in sede di giudizio di separazione personale dei coniugi Ro.Da. e Co.Al.

La domanda di separazione giudiziale veniva accolta dal giudice di prime cure che, in tal senso, dichiarava l’addebito della responsabilità della separazione in capo a Ro.Da. in considerazione della condotta oggettivamente violativa dell’obbligo di fedeltà coniugale posta in essere dal medesimo, riconoscendo contestualmente il diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento mensile della misura di Euro 700,00.

La Corte di Appello di Trento, investita del riesame del merito della causa, ha parzialmente confermato la sentenza resa dal giudice di prime cure mantenendo ferma la pronuncia di addebito della separazione in capo al marito per infedeltà - come emersa da una fotografia prodotta in giudizio - e riducendo sensibilmente, nel contempo, l’ammontare dell’assegno di mantenimento previsto in favore della moglie da Euro 700,00 ad Euro 500,00 mensili, provvedendo inoltre all’adeguamento ISTAT.

In particolare, il Giudice del gravame ha ritenuto all’esito della valutazione degli elementi probatori emergenti in causa (id est, evidenza del reperto fotografico e contegno processuale del resistente) di riconoscere la sussistenza dell’addebito della separazione in capo a Ro.Da. a fronte del difetto di allegazione dei fatti comprovanti l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà in presenza di una condotta oggettivamente violativa dell’obbligo di fedeltà coniugale.

Avverso la citata pronuncia, Ro.Da. ha interposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, illustrati con apposita memoria, cui ha resistito Co.Al. con controricorso.

In particolare, con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151, secondo comma, c.c., nonché dell'art. 2697 c.c. sul rilievo che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere accertata l’infedeltà imputatagli e provato il relativo addebito della separazione sulla scorta di quanto emerso da una sola fotografia.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato l’omessa valutazione da parte della Corte territoriale di un fatto storico individuato nel progressivo logoramento del legame affettivo tra i coniugi ed avente, a suo avviso, carattere decisivo ai fini pronuncia di addebito della separazione.

In punto, il ricorrente ha censurato come il Giudice del gravame non avesse per nulla attribuito rilievo alle argomentazioni dal medesimo esposte volte a negare, da un lato, la violazione dell’obbligo di fedeltà e, dall’altro, a provare altresì come la disgregazione dell’affectio coniugalis fosse già da tempo maturata per altra causa.

Le motivazioni della Prima Sezione della Corte di Cassazione

Ad avviso della Suprema Corte di Cassazione, le censure avanzate nei motivi di ricorso devono ritenersi inammissibili in ragione del fatto che, pur essendo state svolte dal ricorrente come violazioni di leggi, in concreto sollevassero nel caso de quo una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio e, dunque, una «palesemente inammissibile rivisitazione del merito».

Difatti, la Suprema Corte regolatrice ha ritenuto di dare abbrivio alla propria motivazione richiamando il principio di diritto ormai consolidato dalla propria giurisprudenza in ordine alla delimitazione dei confini dell’onus probandi incombente sui coniugi in sede di giudizio di separazione con addebito per violazione dei doveri di fedeltà.

In punto, la S.C. non ha mancato di evidenziare e ribadire come, ai fini dell’accertamento della violazione dell’obbligo di fedeltà e della sua incidenza nella causazione della crisi matrimoniale in sede di addebito, trovi applicazione la disciplina generale dettata dall’art. 2697 c.c. in materia di riparto dell’onere della prova, secondo cui grava sul coniuge richiedente l’addebito l’onere di provare la relativa condotta e la sua incidenza causale nel determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Spettando, viceversa, al coniuge che eccepisca l’irrilevanza causale dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare i fatti su cui tale eccezione si fonda e, dunque, l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

Invero, come puntualmente osservato dalla S.C., la comprovata anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi può certamente incidere sulla pronuncia di addebito, consentendo di negare la sussistenza del nesso di causalità tra la comprovata violazione e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Come sottolineato dalla S.C., trattandosi di un’eccezione rientrante nella categoria delle c.d. eccezioni in senso lato, è altresì rilevabile ex officio anche dal giudice dell’appello a condizione che sia sufficientemente allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo.

Al riguardo la S.C precisa ulteriormente che, l’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinare l’intollerabilità della convivenza è riservata al giudice del merito, dovendosi così limitare il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza ai soli casi previsti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ovverosia, al caso di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Nella vicenda in esame, ad avviso della S.C., tale vizio deve ritenersi - all’evidenza - insussistente, non potendo esso stesso risolversi nella mera denuncia della difformità della valutazione degli elementi probatori emergenti in causa compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire.

Tanto premesso, la S.C. ha ritenuto che la valutazione di merito operata dal Giudice d’Appello debba ritenersi corretta, avendo la Corte riconosciuto la sussistenza dell’addebito della separazione in capo al coniuge adulterino con un apprezzamento di fatto congruamente motivato che, in quanto tale, resiste alle censure di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo.

Invero, ad avviso della S.C., nel caso di specie la Corte d’Appello ha evidenziato debitamente gli elementi probatori - foto e contegno processuale del resistente - da cui ha tratto il convincimento che la disgregazione dell’affectio coniugalis fosse ascrivibile alla comprovata infedeltà, in assenza di elementi contrari idonei a fornire una diversa ricostruzione dei fatti tali da escludere la rilevanza dell’accertata condotta violativa nella determinazione dell’impossibilità della convivenza, attesa la genericità e l’insufficienza delle allegazioni fattuali dedotte dal ricorrente.

Tali elementi, prosegue la S.C., non sono stati neppure individuati nel contesto del ricorso per cassazione proposto dal ricorrente che, deducendo in via del tutto generica come la crisi sarebbe stata più risalente rispetto al tempo dell’asserita infedeltà, ha altresì omesso di evidenziare - «con autosufficiente allegazione» - alcun elemento probatorio di riscontro fornito al riguardo in sede di appello.

Sulla scorta delle sopra richiamate considerazioni, la Suprema Corte, nel ritenere la valutazione di merito operata dal Giudice dell’appello conforme ai principi di diritto operanti in tema di accertamento della violazione dell’obbligo di fedeltà e della sua incidenza nella causazione della crisi matrimoniale in sede di addebito della separazione, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal coniuge adultero.

Osservazioni conclusive

Con la pronuncia in commento, la Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un fondamentale principio affermato dalla propria giurisprudenza in ordine alla delimitazione dei confini dell’onus probandi incombente sui coniugi ai fini dell’accertamento della violazione dell’obbligo di fedeltà e della sua incidenza nella causazione della crisi matrimoniale in sede di addebito della separazione.

Difatti, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte - laddove venga dedotto come causa della addebitabilità della separazione l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale - grava sul coniuge richiedente la prova della relativa condotta e della sua incidenza causale nel determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza; spettando, invece, al coniuge adultero dimostrare l’inefficacia causale dell’accertata infedeltà nel determinare la crisi del rapporto coniugale, in quanto verificatasi in una situazione di già maturata crisi del rapporto coniugale.

Sulla scorta di tali rilievi, la Suprema Corte ha ritenuto che la valutazione di merito operata dal Giudice d’Appello dovesse ritenersi corretta, avendo la Corte riconosciuto all’esito di una valutazione globale e comparativa degli elementi probatori emergenti in causa - debitamente motivata - la sussistenza dell’addebito della separazione in capo al coniuge a fronte dell’insufficiente allegazione dei fatti comprovanti l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

Alla luce delle considerazioni svolte, posto che l’eventuale errore di valutazione nell’apprezzamento dell’idoneità dimostrativa del mezzo di prova è incensurabile in Cassazione in presenza di una motivazione congrua e logica, la produzione in giudizio di una fotografia rivelatrice dell’infedeltà può, a ben vedere, costituire un elemento probatorio sufficientemente idoneo a dimostrare la violazione del dovere di fedeltà, giustificando così l’addebitabilità della responsabilità della separazione in capo al coniuge adulterino.

Autori: Avv. Mario Benedetti e Dott.ssa Francesca Rosa