PRODOTTI DIFETTOSI, RISPONDE IL FORNITORE SE COINCIDE CON IL MARCHIO

In base all’articolo 3, paragrafo 1) della direttiva 85/374/CEE in ma- teria di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il fornitore di un prodotto deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» dello stesso qualora tale fornitore non abbia material- mente apposto nome, marchio o al- tro segno distintivo sul prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome del fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il no- me del produttore. È questo il principio espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C-157/23, a seguito di un recente rinvio pre- giudiziale sollevato dalla Corte di cassazione, nell’ambito di una controversia che ha coinvolto l’ac- quirente di un’automobile difetto- sa, vittima di un incidente stradale, e la nota casa produttrice automo- bilistica a marchio Ford.

A cura di: Avv. Mario Benedetti - Partner BLB Studio Legale e Avv. Gianfilippo Chiricozzi - Junior Associate BLB Studio Legale